L’incontro tra i mondi della mediazione e del sovraindebitamento è destinato ad essere approfondito specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia risorse non tali da consentirgli di restituire la somma erogata in linea capitale dalla banca. Così lo spostamento dell’attività di mediazione, dalle complesse questioni attinenti la normativa bancaria alle realistiche possibilità del debitore di restituire le somme prestate dalla banca, consente di affrontare il tema della ristrutturazione del debito, grazie al possibile accesso alle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3. Si coniuga così sia l’interesse del debitore ad esdebitarsi, sia quello del creditore ad ottenere subito la miglior realizzazione possibile del proprio diritto. Ed anche quello pubblico a concentrare in un’unica procedura concorsuale quattro potenziali processi (tre gradi del processo finalizzato all’accertamento del credito, con la condanna del debitore e una procedura di espropriazione forzata). Protagonisti della mediazione e delle crisi da sovraindebitamento sono, rispettivamente, gli organismi di mediazione, disciplinati dal d.lgs. n. 28/2010 e gli organismi di composizione della crisi, disciplinati dall’art. 15 legge n. 3/2012. La presenza di figure professionali riconducibili ad entrambi può favorire la formazione di una cultura che riesca ad armonizzare l’applicazione della legge n. 3/2012 e del d.lgs. n. 28/2010.
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