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Estensore: DE PALMA M. - Presidente: SIMONE R.
PROCEDIMENTO UNITARIO - IN GENERE
Istanza di apertura della liquidazione giudiziale - Richiesta di rinvio della prima udienza ad opera di entrambe le parti - Decadenza ex art. 40, comma 10, CCII - Applicazione - Ragioni.
Articoli interessati  ART. 40 (D.Lgs 14/2019)  ART. 37 (D.Lgs 14/2019)  
a cura di Giulia Pancioli (12-05-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (01-05-2024)
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Con il nuovo art.2929bis c.c. il creditore anteriore con un titolo esecutivo può procedere ad esecuzione sui beni oggetto di atti di alienazione o costitutivi di vincoli di indisponibilità su immobili o mobili registrati compiuti a titolo gratuito dal proprio debitore: superando la più tradizionale azione contro gli atti ed aggredendo direttamente i beni, il d.l. 27 giugno 2015, n.83 assicura una potente tutela del credito entro l’anno dalla trascrizione della formalità che si presume, fino a prova contraria, pregiudizievole.

(di Bruno Capponi, professore ordinario di diritto processuale civile, Università Luiss Roma)

Lo scritto esamina “a prima lettura” l’art. 2929-bis c.c., inserito dal d.l. 27-6-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-2015, n. 132, che ha introdotto un’azione esecutiva speciale foriera di molti problemi applicativi. La norma anzitutto riversa nell’esecuzione problemi tradizionalmente risolti in una previa sede di cognizione, esaltando i poteri che il g.e. esercita soprattutto in sede di sospensione dell’esecuzione. Vengono poi analizzati i temi, che pongono problemi del tutto nuovi, dell’intervento e del concorso dei creditori; della possibilità, che viene esclusa, di applicare la norma nel caso dei sub-acquirenti; e del riparto dell’onere della prova in caso di opposizione, evidenziandosi l’intento del legislatore di introdurre un’inversione a carico dell’opponente, con soluzione che presenta possibili vizi di costituzionalità per irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto alla normale tutela accordata dall’art. 2901 c.c.

Sommario: 1. Collocazione topografica della norma (e implicazioni possibili). – 2. Concorso con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). – 3. Il potere sospensivo del giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.). – 4. Il problema dell’onere della prova. – 5. L’intervento dei creditori. – 6. Il problema dei sub-acquirenti. – 7. Interpretazione rigorosa della norma speciale. – 8. Qualche considerazione finale.

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