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Estensore: DE PALMA M. - Presidente: SIMONE R.
PROCEDIMENTO UNITARIO - IN GENERE
Istanza di apertura della liquidazione giudiziale - Richiesta di rinvio della prima udienza ad opera di entrambe le parti - Decadenza ex art. 40, comma 10, CCII - Applicazione - Ragioni.
Articoli interessati  ART. 40 (D.Lgs 14/2019)  ART. 37 (D.Lgs 14/2019)  
a cura di Giulia Pancioli (12-05-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (01-05-2024)
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La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte costituisce uno dei rari reati tributari non incisi dalla riforma del 2015. E’ questo il segno più tangibile di una buona “funzionalità” della fattispecie che ha trovato, in tempi recenti, maggiori spazi nell’esperienza giudiziaria, in concomitanza con l’emergere degli effetti della crisi economica e dell’aggravarsi dell’inefficacia della  riscossione erariale coattiva, in un quadro nazionale in cui la tutela dei crediti pubblici è assai problematica anche per peculiarità, spesso trascurate, sotto il profilo normativo e gestionale.

Si tratta uno dei pochi reati di pericolo a presidio dell’interesse erariale, una fattispecie antesignana nel contrasto di condotte di possibile natura  autoriciclatoria,  e, più generale,  uno dei delitti più seriamente temuti nel sistema del diritto penale a vocazione economica.

Una fattispecie penale verso la quale molte sono le diffidenze e che, sin dalla sua introduzione, ha ricevuto severe critiche e tentativi di contenimento. Le si imputa, essenzialmente, la carente determinatezza di alcune componenti del precetto, con il difetto di esporre a pericolo di  diffusa criminalizzazione atti di disposizione patrimoniale da cui possa scaturire una depressione della garanzia patrimoniale erariale sol perché disallineati dalle «ordinarie regole commerciali e di mercato». Con la problematicità della definizione della nozione di anormalità commerciale ed economica,  si teme – sia più o meno dichiarato –  l’arbitrio del giudice ovvero l’impossibilità di prevederne e contenerne le valutazioni entro rigorosi limiti predefiniti rispetto all’agire economico del debitore erariale.

La Suprema Corte, consapevole di alcune criticità del dettato normativo, non risparmia inviti alla cautela esegetica, a fronte della labilità del confine tra gli atti dispositivi legittimi e quelli fraudolenti, responsabilizzando l’interprete ad un uso accorto e vigile del criterio euristico della causa concreta delle singole operazioni, specie quelle più complesse ed articolate. Criterio, in effetti, non facilmente maneggiabile e sempre esposto alla critica di soggettivismo.

In tal senso, il recupero di un’autentica portata selettiva e garantistica della fattispecie si concentra sulle componenti della condotta (fraudolenza ed idoneità a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva) e sul dolo specifico.

Ma nuovi temi si disvelano all’interprete, come le relazioni assai complesse con fattispecie limitrofe, o naturalmente “sorelle”, delle bancarotte per distrazione e dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. 

L’analisi si propone di offrire un quadro completo dei profili più problematici del delitto, cercando di non tacere l’audacia di alcune soluzioni in voga ma non trascurandone le potenzialità repressive sol perché il fenomeno “da lottare” è troppo insidioso e “raffinato” per essere contrastato con gli strumenti “rudi” del diritto  penale. 

L’esigenza di recuperare effettività al sistema della riscossione, di certo, non è obiettivo che possa essere affidato al sistema penale, salvo che in via riflessa.

E’ indubbio, inoltre, che la tenuta costituzionale  (sotto il profilo del principio di offensività e della tutela del diritto di proprietà) dell’illecito penale di pericolo cui è dedicata la riflessione non possa prescindere dalla necessità che la condotta volta alla sottrazione del bene si caratterizzi chiaramente per la natura simulata (dell’alienazione del bene)  o fraudolenta (degli atti compiuti sui propri o sugli altrui beni); ovvero si sostanzi negli atti tipizzati, premessa dell’ulteriore idoneità a vulnerare le legittime aspettative dell'Erario; diversamente, verrebbe sanzionata ogni possibile condotta di disposizione  dei beni del debitore fiscale i contrasto con il suo diritto di proprietà. 

Se occorre riconoscere che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è la mera sanzione penale delle situazioni che giustificano una revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. o una responsabilità gestoria ex art. 2394 c.c., né la punizione della semplice incapienza patrimoniale, nondimeno va rimarcato che negare al giudice uno spazio di considerazione dell’illiceità penale della causa concreta delle operazioni apparentemente consentite sotto il profilo civilistico non significherebbe ristabilire le regole di civiltà giuridica, ma realizzare una resa drammatica alla realtà degli antagonismi più studiati e preparati rispetto all’interesse erariale.  L’attitudine decettiva o occultatrice e la modalità “specifica” rivelatrice della reale concreta causa dell’operazione possono afferire tanto alla fase costitutiva di quest’ultima, quanto a quella esecutiva, che può parimenti palesare “stranezze” rispetto allo schema negoziale tipico e richiede al  giudice un’attenzione assai vigile sul suo concreto funzionamento.  

L’esperienza giudiziaria, infatti, segnala che molte accreditate finte nullatenenze sono il risultato di contegni sostenuti da spiccato antagonismo e sorretti da studiata competenza; trascurarle significherebbe rinunciare tout court alle ragioni di un impianto repressivo penale nella materia.

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