Lo studio esamina la disciplina applicabile alle società tra professionisti prendendo le mosse dal divieto storico di esercizio in forma associata delle professioni protette di cui alla L. 1815/1939 sino alla recente introduzione dell’art. 4 bis nella L. 247/2012 ad opera della L. 124/2017 (c.d. Legge annuale sulla concorrenza e sul mercato), passando per la disciplina dettata per le società tra avvocati dal D. Lgs. 96/2001 e per l’esercizio in forma societaria delle altre professioni protette dalla L. 183/2011. Le tappe intermedie di questo percorso normativo hanno posto gli interpreti e i pratici del diritto dinanzi a una serie di problematiche applicative derivanti, in via principale anche se non esclusiva, dal rapporto esistente tra la disciplina contenuta nella L. 183/2011 che, nel disciplinare le società tra professionisti in generale, aveva fatto salvi tutti i modelli societari già esistenti, e quella di cui al D. Lgs. 96/2001, che delineava il modello societario con specifico riguardo alla professione forense. L’importanza primaria della questione da ultimo evidenziata è testimoniata dagli orientamenti che si sono formati in seno al Consiglio Nazionale Forense e alla Corte di Cassazione che, in un intervento a Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 19 luglio 2018, n. 19282), ha precisato la portata applicativa della normativa contenuta nella L. 183/2011, escludendone l’applicabilità in riferimento all’esercizio in forma societaria della professione forense. I termini della questione appaiono oggi mutati, come non mancano di evidenziare gli Ermellini nella pronuncia dianzi richiamata, in conseguenza dell’introduzione dell’art. 4 bis nella L. 247/2012 che ha introdotto la disciplina della nuova società tra avvocati abrogando l’art. 5 della predetta legge (peraltro rimasto inattuato).
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