L’autore, evidenziati gli elementi di distinzione tra il piano in continuità diretta o indiretta e quello che preveda la prosecuzione dell’attività di impresa in funzione della liquidazione (ipotesi espressamente prevista dagli artt. 95, 2° co. e 99, 1° co. CCII), mette in luce i criteri ritenuti più idonei a consentire la qualificazione del piano quando sia previsto il trasferimento della proprietà dell’azienda in esercizio, potendosi ravvisare un’evanescente linea di confine tra cessione con finalità liquidatoria e cessione che rappresenti il titolo della continuità indiretta, specie allorché il corrispettivo venga versato immediatamente o comunque anticipatamente rispetto alla conclusione del processo di risanamento dell’impresa. Lo scritto mette in luce che, il più delle volte, il rispetto dello scopo di conservazione dei valori aziendali da parte del terzo cessionario o conferitario dell’azienda ai fini della continuità indiretta non è suscettibile di effettivo controllo.
Vengono inoltre delineate le questioni che, sia a livello interpretativo, sia a livello attuativo, discendono dall’ambigua disposizione prevista dall’8° co. dell’art. 84 CCII.
Riferimenti normativi
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs.12 gennaio 2019 n. 14)
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